February 2, 2012
Nell’ambito delle professioni creative, come ad esempio, quella del fotografo professionista, del pubblicitario, del video e foto reporter, del web designer, ci si trova spesso a dover associare alle immagini fisse o immobili una composizione musicale, per rendere il proprio prodotto più interessante e più emozionante. Si parla in tali contesti di sincronizzazione e di diritto di sincronizzazione.
Sincronizzare significa appunto unire la musica alle immagini e il professionista che intende utilizzare in unione alle immagini da lui create un brano musicale, deve necessariamente rispettare il diritto di sincronizzazione, una facoltà che secondo i dettami dell’art. 12 e seguenti della legge n. 633/41 (legge sul diritto d’autore) spetta all’autore dell’opera, nel nostro caso all’autore del brano musicale o a chi ha acquisito dall’autore, i diritti di sfruttamento economico dell’opera musicale, l’editore e/o il produttore discografico.
In realtà, nella legge n. 633/41 non vi è una disposizione specifica che riguarda questa tipologia di diritto, esso rientra nell’ambito dei diritti di utilizzo economico e non, che la legge attribuisce all’autore dell’opera di ingegno o a chi, mediante il suo consenso, ha acquisito tali diritti.
Ma quali regole si devono rispettare per utilizzare, in conformità della legge sul diritto d’autore, un brano musicale come colonna sonora?
Occorre innanzitutto richiedere una licenza d’uso, editoriale e/o discografica. In molti casi, è sufficiente la licenza del solo produttore discografico che spesso è anche l’editore musicale.
Tuttavia, vi è anche il caso in cui queste funzioni sono svolte da due soggetti differenti, occorrerà, pertanto, una doppia licenza: una licenza concessa dall’editore che ha acquisito dall’autore i diritti di sfruttamento dell’opera e che autorizza l’associazione della composizione alle immagini statiche e/o dinamiche e una licenza concessa dal produttore della casa discografica, proprietario del supporto su cui è stata incisa la composizione, che concede l’uso della registrazione originale.
In caso contrario, si configurerebbe la violazione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ai sensi degli articoli 18 e 61 della legge sul diritto d’autore. Infatti, solo l’autore dell’opera o il titolare dei diritti cui l’autore ha concesso lo sfruttamento dell’opera può registrare la stessa su di un supporto che riproduce dei suoni.
Ottenuta la licenza dall’editore del brano e dal produttore discografico, l´utilizzatore potrà impiegare la musica per le sue creazioni cinematografiche, fotografiche, per la creazione di siti web, per realizzare uno spot pubblicitario, ecc.
Molto spesso queste licenze tuttavia sono oggetto di lunghe trattative, in cui l’editore e il produttore si informano preventivamente dei possibili risvolti positivi e negativi che uno sfruttamento simile potrà avere sull’opera musicale, dei potenziali vantaggi economici e del ritorno sugli investimenti, ponendo spesso clausole limitative e compensi particolarmente onerosi in capo a chi intende ottenere il diritto di sincronizzazione. Ovviamente, quando si tratta di iniziative di un certo rilievo, tipo format pubblicitari per grosse aziende o documentari particolarmente interessanti e di ampio respiro, allora si può decidere di negoziare e si attende il tempo necessario, muovendosi con largo anticipo. Tuttavia, quando l’iniziativa viene assunta da piccoli imprenditori o giovani autori creativi in erba, ottenere un’autorizzazione di tal fatta può risultare difficile, in aiuto sono stati predisposti dei cataloghi di Production Music, detti anche Music Library, dove i diritti editoriali e discografici sono gestiti in maniera univoca dall’editore.
Si tratta di brani musicali messi a punto specificamente per fare da commento ad immagini, cortometraggi o lungometraggi e che sono utilissimi per soddisfare i fini promozionali di un’azienda o per essere collegati per esempio ad un film, ad un documentario, ad un sito.
Chi gestisce il servizio è la SIAE che ha catalogato questi brani, suddividendoli in specifiche classi stilistiche, accordandosi anche con alcune delle più grandi case di produzione discografica.
Questo ha semplificato le procedure riducendo anche notevolmente i costi.
L’istanza per ottenere il diritto di sincronizzazione rispetto alle musiche inserite nei cataloghi di Production Music va presentata alla SIAE, compilando modelli specifici. Il diritto all’uso si ottiene contestualmente alla presentazione della domanda e al pagamento del compenso richiesto in base a tariffe già predisposte.
Avv. Annalisa Spedicato